domenica 5 settembre 2010

SOCIETA' COOPERATIVE

La Costituzione riconosce per le società cooperative la prerogativa della FUNZIONE SOCIALE (beneficio della società), si intende che ha un valore sociale per il suo scopo e per la sua organizzazione.
La FUNZIONE SOCIALE dipende:
- dal suo SCOPO MUTUALISTICO (tutela gli interessi dei soci);
- l'assenza di fini di speculazione;
- la sua organizzazione democratica.

TIPI DI SOCIETA' COOPERATIVE
esistono 2 tipi:
- SOCIETA' COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE;
- SOCIETA' COOPERATIVE DIVERSE O A MUTULITA' NON PREVALENTE.

SOCIETA' COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE
che hanno questi aspetti:
- svolgono un attività prevalentemente in favore dei soci,
- si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci,
- si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi dei soci.
CONCETTO DI PREVALENZA
- i ricavi devono essere superiori al 50% del totale complessivo;
- il costo del lavoro deve essere superiore alla metò del costo complessivo della manodopera;
- il costo dei beni e servizi conferiti dai soci deve superare il 50 % del costo totale delle merci, materie prime ecc. acquistare.

*************************************************************************************

NORMATIVA DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Le società cooperative rispondono generalmente alle stesse norme delle Spa, tranne nel caso siano cooperative di piccole dimensioni (numero dei soci, minore di 20, e attivo di stato patrimoniale non superiore a 1 milione di €), in questo caso invece sono regolamentate dalle norme delle Srl.

- Devono essere iscritte nel registro delle imprese tramite atto pubblico, entro 10 giorni dalla costituzione

- Devono avere almeno 3 soci( coop. Piccole) – Almeno 9 (coop. Medie)

- Sono società a capitale variabile, cioè il CS può variare senza la necessità di modificare l’atto costitutivo

*************************************************************************************
voglio precisare che normativa della società cooperativa e stata copiana dagli appunti presi da Studenti.it

Nessun commento:

Posta un commento