domenica 5 settembre 2010

SRL : società a responsabilità limitata

La SRL è una società di capiatali con responsabilitò giuridica e con autonomia patrimoniale imperfetta.
Nella costituzione :
- non si applica la costituzione mediante pubblica sottoscrizione;
- la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di srl;
- il capitale socile minimo da versare è di 10.000 euro;
- possono essere conferiti tutti gli elementi nell'attivo sucettibili di valutazione economica ( es. prestazione d'opera);
- nel caso ad esempio del conferimento della prestazione d'opera, il socio conferente deve presentare un polizza di assicurazione o una fideiussessione bancaria che garantisca l'intero valore ad essi assegnato,
- nel caso dei conferimenti di beni in natura o crediti , la stima deve essere effettuata da un esperto iscritto nel Regustri dei revisori contabili.

PARTECIPAZIONE
I diritti sociali, i diritti di amministrazione e il diritto di distribuzione degli utili spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione nella società se l'atto costitutivo non prevede diversamente.

In relazione al trasferimento delle partecipazione:
- sono leberamente trasmissibili per atto tra vivi e per succesione causa morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo;
- il trasferimento è efficace quando viene annotato nel libro dei soci;
- l'atto di trasferimento per pter essere iscritto nel libro dei soci deve avvenire con sottoscrizione autenticata, e l'iscrizione deve essere depositato nel Registro delle imprese.

Il socio può recedere la partecipazione ( DIRITTO DI RECESSO), oltre ai casi previsti nello statuto, quando non ha consentito:
- cambiare l'oggeto o il tipo si società:
- fusione o scissione;
- revoca sto di liquidazione;
- trasferimento sede all'estero;
- eliminazione di una o piu cause di recesso dell'atto costitutivo;
- compimento di azione che modificano sostanzialmento l'oggetto della società o la distribuzione degli utili tra i soci.

Il rimborso della partecipazione può avvenire tramite l'acquisto in modo proporzionale dagli altri soci o con l'entrata di un nuovo socio o il rimborso avverà con le risorse disponibile della società.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO SOCIETA'
L'amministrazione della società, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, è affidata a uno o più soci, e gli amministratori vengono nominati con decisione dei soci.
Gli amministratori hanno rappresentaza legale.

Le srl di piccole dimensioni POSSONO prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

Mentre le srl
- che superano il minimo capitale sociale delle spa ; o
- vengono superati per 2 esercizi la redazione del bilancio in forma abbreviata; o
- il tot dell'attovo dello stato patrimoniale superi i 3 milione; o
- il ricavo delle vendite superani i 6 milioni; o
- i dipendenti occupati in mesia sono più di 50

queste società hanno l' OBBLIGO di nominare un revisore o collegio sindacale.

I SOCI
- approvano il bilancio e la distribuzione degli utili;
- nomina se prevista dall'atto costituivo gli amministratori, il collegio sindacale con il presidente o i revisore;
- modificare l'atto costitutivo;
- decidere di modificare oggetto sociale o i diritti dei soci;


SRL UNIPERSONALI

Nella fase di costituzione:
L'unico socio a l'obbligo di depositare presso il Registro delle imprese, entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci, una dichiarazione contenenti tutti i dati essenziali del socio e della società.
In caso di insolenza della società risponde illimitatamente l'unico socio.

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