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mercoledì 10 novembre 2010

NORME GIURIDICHE: breve e semplice riassunto di seconda superiore

NORME GIURIDICHE

NORME GIURIDICHE:regola di comportamento imposta dallo Stato per fare del bene

REQUISITI

- COATTIVITA’: obbligo da rispettare;

-SANZIONE: se una persona commette un infrazione viene punito e la punizione può essere di tipo pecuniario o c’è la restrizione di libertà;

- GENERALITA’:la legge si rivolge a tutti;

-ASTRATTEZZA: in generale;

- BILATERALITA’: interessa due parti allo stesso momento dove c’è il vantaggio di una persona e lo svantaggio dell’altra;

- TEOLOGICA : lo scopo, l’obbiettivo di chi ha emanato la legge;

- ANALOGICA: è un principio no previsto dalla legge;

- AUTENTICA : corrisponde alla verità e non ci devono essere smentite;

- DIRITTO POSITIVO: è l’insieme di norme che sono in vigore in uno stato in un determinato periodo storico;

- DIRITTO NATURALE : è il complesso delle norme dell’uomo e della natura;

- DIRITTO OGGETTIVO : è l’insieme di norme giuridiche in uno stato;

- DIRITTO SOGGETTIVO; è il potere di una persona di determinata facoltà;

- DIRITTO ASSOLUTO : è un diritto soggettivo che può far valere nei confronti di tutti ma si contrappone con il diritto relativo;

-DIRITTO RELATIVO: è un diritto soggettivo

- DIRITTO PRIVATO: sono tutte le norme che legano i privati;

- DIRITTO PUBBLICO: è un insieme di norme che disciplinano l’organizzazione dello stato.

domenica 5 settembre 2010

SOCIETA' COOPERATIVE

La Costituzione riconosce per le società cooperative la prerogativa della FUNZIONE SOCIALE (beneficio della società), si intende che ha un valore sociale per il suo scopo e per la sua organizzazione.
La FUNZIONE SOCIALE dipende:
- dal suo SCOPO MUTUALISTICO (tutela gli interessi dei soci);
- l'assenza di fini di speculazione;
- la sua organizzazione democratica.

TIPI DI SOCIETA' COOPERATIVE
esistono 2 tipi:
- SOCIETA' COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE;
- SOCIETA' COOPERATIVE DIVERSE O A MUTULITA' NON PREVALENTE.

SOCIETA' COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE
che hanno questi aspetti:
- svolgono un attività prevalentemente in favore dei soci,
- si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci,
- si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi dei soci.
CONCETTO DI PREVALENZA
- i ricavi devono essere superiori al 50% del totale complessivo;
- il costo del lavoro deve essere superiore alla metò del costo complessivo della manodopera;
- il costo dei beni e servizi conferiti dai soci deve superare il 50 % del costo totale delle merci, materie prime ecc. acquistare.

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NORMATIVA DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Le società cooperative rispondono generalmente alle stesse norme delle Spa, tranne nel caso siano cooperative di piccole dimensioni (numero dei soci, minore di 20, e attivo di stato patrimoniale non superiore a 1 milione di €), in questo caso invece sono regolamentate dalle norme delle Srl.

- Devono essere iscritte nel registro delle imprese tramite atto pubblico, entro 10 giorni dalla costituzione

- Devono avere almeno 3 soci( coop. Piccole) – Almeno 9 (coop. Medie)

- Sono società a capitale variabile, cioè il CS può variare senza la necessità di modificare l’atto costitutivo

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voglio precisare che normativa della società cooperativa e stata copiana dagli appunti presi da Studenti.it

SAPA: società in accomandita per azioni

Nelle SAPA si applicano le stesse norme delle SPA.
Esistono due tipi di soci: accomandatari, accomandanti.

ACCOMANDATARI
Sono i soci che sono gli amministratori della società.
ACCOMANDANTI
Si possono definire gli azionisti, cioè non hanno nessun diritto amministrativo ma solo quello di ripartizione degli utili.

SRL : società a responsabilità limitata

La SRL è una società di capiatali con responsabilitò giuridica e con autonomia patrimoniale imperfetta.
Nella costituzione :
- non si applica la costituzione mediante pubblica sottoscrizione;
- la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di srl;
- il capitale socile minimo da versare è di 10.000 euro;
- possono essere conferiti tutti gli elementi nell'attivo sucettibili di valutazione economica ( es. prestazione d'opera);
- nel caso ad esempio del conferimento della prestazione d'opera, il socio conferente deve presentare un polizza di assicurazione o una fideiussessione bancaria che garantisca l'intero valore ad essi assegnato,
- nel caso dei conferimenti di beni in natura o crediti , la stima deve essere effettuata da un esperto iscritto nel Regustri dei revisori contabili.

PARTECIPAZIONE
I diritti sociali, i diritti di amministrazione e il diritto di distribuzione degli utili spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione nella società se l'atto costitutivo non prevede diversamente.

In relazione al trasferimento delle partecipazione:
- sono leberamente trasmissibili per atto tra vivi e per succesione causa morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo;
- il trasferimento è efficace quando viene annotato nel libro dei soci;
- l'atto di trasferimento per pter essere iscritto nel libro dei soci deve avvenire con sottoscrizione autenticata, e l'iscrizione deve essere depositato nel Registro delle imprese.

Il socio può recedere la partecipazione ( DIRITTO DI RECESSO), oltre ai casi previsti nello statuto, quando non ha consentito:
- cambiare l'oggeto o il tipo si società:
- fusione o scissione;
- revoca sto di liquidazione;
- trasferimento sede all'estero;
- eliminazione di una o piu cause di recesso dell'atto costitutivo;
- compimento di azione che modificano sostanzialmento l'oggetto della società o la distribuzione degli utili tra i soci.

Il rimborso della partecipazione può avvenire tramite l'acquisto in modo proporzionale dagli altri soci o con l'entrata di un nuovo socio o il rimborso avverà con le risorse disponibile della società.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO SOCIETA'
L'amministrazione della società, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, è affidata a uno o più soci, e gli amministratori vengono nominati con decisione dei soci.
Gli amministratori hanno rappresentaza legale.

Le srl di piccole dimensioni POSSONO prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

Mentre le srl
- che superano il minimo capitale sociale delle spa ; o
- vengono superati per 2 esercizi la redazione del bilancio in forma abbreviata; o
- il tot dell'attovo dello stato patrimoniale superi i 3 milione; o
- il ricavo delle vendite superani i 6 milioni; o
- i dipendenti occupati in mesia sono più di 50

queste società hanno l' OBBLIGO di nominare un revisore o collegio sindacale.

I SOCI
- approvano il bilancio e la distribuzione degli utili;
- nomina se prevista dall'atto costituivo gli amministratori, il collegio sindacale con il presidente o i revisore;
- modificare l'atto costitutivo;
- decidere di modificare oggetto sociale o i diritti dei soci;


SRL UNIPERSONALI

Nella fase di costituzione:
L'unico socio a l'obbligo di depositare presso il Registro delle imprese, entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci, una dichiarazione contenenti tutti i dati essenziali del socio e della società.
In caso di insolenza della società risponde illimitatamente l'unico socio.